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Statuto della «Società dei Verbanisti» |
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1°) È costituita l’associazione denominata “SOCIETÀ DEI VERBANISTI”;
2°) l’associazione ha sede a Verbania Intra; 3°) la durata dell’associazione, che è prorogabile, è fissata fino al 31/12/2100 (trentuno dicembre duemilacento); 4°) scopo dell’associazione è la ricerca riguardante storia, arte, cultura del Lago Maggiore. L’associazione non ha scopo di lucro e non svolge attività politica. L’associazione si propone in particolare e con riferimento all’area del Verbano: a) la raccolta e la pubblicazione di documenti riguardanti la storia politica, sociale, economica, religiosa; b) il censimento e la descrizione dei monumenti e delle opere d’arte; c) la catalogazione dei reperti archeologici; d) l’indagine su tradizioni popolari, antiche forme di artigianato, mestieri, commerci; e) l’indagine sull’architettura e sull’urbanistica degli abitati e in genere sull’organizzazione del territorio nel passato; f) ogni attività svolta a restituire senso a un passato che fu spiccatamente unitario per tutte le terre affacciate alla grande via d’acqua del Verbano; 5°) possono far parte dell’associazione gli enti e le persone fisiche che ne facciano richiesta, che siano presentati da almeno due soci e versino ogni anno la quota associativa nella misura fissata dal comitato direttivo. Gli appartenenti all’associazione sono ripartiti nelle due categorie dei soci fondatori e dei soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione intervenendo al relativo atto costitutivo e coloro che siano successivamente chiamati per cooptazione dai soci fondatori a far parte di tale categoria con deliberazione adottata dalla maggioranza dei soci fondatori (sia gli originari che quelli precedentemente cooptati); tutti gli altri appartenenti alla associazione sono soci ordinari; 6°) il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione stessa, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, dal capitale di fondazione versato dai soci fondatori in sede di costituzione; 7°) le entrate dell’associazione sono costituite dalle quote sociali annuali, dall’utile derivante da manifestazioni connesse allo scopo dell’ente, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale; 8°) l’esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il comitato direttivo deve, entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio, predisporre il bilancio dello stesso col conto profitti e perdite e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea entro il trenta aprile. Il bilancio con il conto profitti e perdite deve restare depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, nei quindici giorni precedenti l’assemblea convocata per la sua approvazione; 9°) perdono la qualità di soci, per esclusione deliberata dal comitato direttivo, coloro che non versano la quota annua associativa o che svolgono attività in contrasto coi fini o con gli interessi dell’associazione; 10°) le assemblee sono regolate dalle disposizioni del codice civile in materia, ma esse si devono ritenere regolarmente costituite soltanto se vi partecipano almeno tre soci fondatori; 11°) l’associazione è amministrata da un comitato direttivo composto da cinque membri, tre dei quali nominati dai soci fondatori con deliberazione separata a maggioranza relativa; gli altri due componenti il comitato sono nominati dall’assemblea generale ordinaria dei soci (cui partecipano soci ordinari e fondatori) con deliberazione a maggioranza relativa. Il comitato può essere composto anche da non soci, che restano in carica tre anni e che sono rieleggibili; 12°) il comitato direttivo è presieduto da uno dei suoi membri designato con deliberazione adottata, a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti, dal comitato stesso; 13°) il comitato direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione senza limitazione alcuna e può delegare ad uno o a più dei suoi componenti parte dei propri poteri; 14°) la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del comitato direttivo e disgiuntamente da questo e singolarmente a ciascuno dei componenti il comitato stesso cui siano stati delegati parte dei poteri del comitato ai sensi del precedente art. 11°); 15°) il comitato direttivo nomina un segretario, anche al di fuori del comitato stesso e anche non socio, cui è affidata la direzione degli affari dell’associazione e l’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali; al segretario può essere conferita dal presidente procura per la rappresentanza della società di fronte ai terzi; 16°) il comitato direttivo è convocato, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, così come anche l’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ogniqualvolta il presidente del comitato direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. L’avviso di convocazione delle riunioni del comitato direttivo deve essere inviato a ciascuno dei componenti il comitato stesso almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione stessa, nonché l’ordine del giorno; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma spedito almeno il giorno prima della riunione; 17°) le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti; 18°) qualora venga meno la maggioranza dei componenti il comitato direttivo, l’intero comitato si intende decaduto e l’assemblea deve al più presto procedere alla nomina del nuovo comitato; 19°) addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’associazione, l’assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Firmato: Carlo Alberti, Pierangelo Frigerio, Pier Giacomo Pisoni, Franco Vercelotti
Franco Sala notaio
Milano, 3 dicembre 1981
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